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Archivio del mese di Ottobre, 2007

RICORSO CONTRO IL SINDACO BOTTA E I SUOI SINISTRI COMPAGNI

Ottobre 28th, 2007 by Rocco


COLLABORA CON NOI PER FARE DI LURATE CACCIVIO UNA CITTA’ LIBERA DAGLI AUMENTATORI DI TASSE! (Il delegato di FORZA ITALIA, Rocco Palamara)

VIA LA GIUNTA BOTTA COMUNISTA DEGLI AUMENTATORI DI TASSE (rifiuti,ecc.)) DEI POSATORI DI ANTENNE INQUINANTI,DEGLI SPENDACCIONI E DEGLI SPRECONI ( sprechi di miliardi di lire : svendita dell’ex Asilo Nido), DEI DISTRUTTORI della nuova scuola elementare di Lurate, già appaltata, ecc.)!

LA GIUNTA BOTTA COMUNISTA HA MESSO IN GINOCCHIO IL PAESE CON PIU’ TASSE,PIU’ ANTENNE INQUINANTI,PIU’ DEBITI E PIU’ SPRECHI DI MILIARDI DI LIRE!

LURATE CACCIVIO, RIALZATI!

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VOLANTINO
RICORSO CONTRO IL SINDACO BOTTA E I SUOI SINISTRI COMPAGNI!!!!
IL SINDACO BOTTA E 7 SUOI SINISTRI COMPAGNI HANNO VIOLATO LA LEGGE APPROVANDO LA DELIBERA 69/2007.
NOI CI SIAMO OPPOSTI A QUESTA ILLECITA SCELTA. A NULLA,PERO’, E’ SERVITO IL NOSTRO INVITO A RISPETTARE LE LEGGI.
PERTANTO NEI PROSSIMI GIORNI CHIEDEREMO:
1)AL GOVERNO DI ANNULLARE LA MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA’ ALTO LURA SRL DI VILLA GUARDIA PER PALESI VIZI D’ILLEGITTIMITA’;
2)AL MINISTRO DEGLI INTERNI DI PROPORRE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LURATE CACCIVIO PER GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGI.
AUSPCHIAMO CHE QUESTE NOSTRE RICHIESTE SIANO ACCOLTE PER IL TRIONFO DELLA LEGALITA’.
CITTADINI E CITTADINE, UNITEVI A NOI CONTRO QUESTO ATTO D’INAUDITA ILLEGITTIMITA’!!!
CONTATTATE QUINDI IL SINDACO BOTTA E I SUOI 5 SINISTRI ASSESSORI PER CONDANNARE IL LORO CATTIVO OPERATO!
I consiglieri comunali Rocco Palamara,Fernando Lamorgese, Pietro Lurascchi, Giuseppe Riniti
Lurate Caccivio ,28 novembre 2007
RICORSO INVIATO :

On. Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi Palazzo Chigi - Roma

On. Ministro degli Interni
Giuliano Amato
Via Agostino Depretis 7
00184 Roma

Egr. signor Prefetto
Via Volta 50
22075 Como

Signor Sindaco di Lurate Caccivio(CO)
Signora Segretaria Comunale
Lurate Caccivio(CO)
Signori Consiglieri e Assessori
Lurate Caccivio(CO)

Signor Presidente Alto Lura
Via Varesina 126/b
22079 Villa Guardia(CO)

Lurate Caccivio, 4 novembre 2007

Oggetto: ricorso per l’accertamento, , ex articoli 138 e 141 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazione, dell’illegittimità della Deliberazione Consiliare n. 69 del 27 ottobre 2007 del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio (CO). Conseguente annullamento straordinario della stessa, per vizi d’illegittimità e scioglimento del Consiglio Comunale per “gravi e persistenti violazioni di leggiâ€.

In data 25 luglio 2006, mediante la Deliberazione Consortile n. 10 (allegato 1), l’Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Lurate Caccivio, Bulgarograsso, Oltrona San Mamette, Villa Guardia, Olgiate Comasco e Beregazzo Con Figliaro della provincia di Como trasforma il Consorzio Alta Lura Depur nella Società Alto Lura SRL.

In data 19 ottobre 2007 il vicesindaco Riva Renato convoca il Consiglio Comunale di Lurate Caccivio (CO), in seduta di prima convocazione, mediante l’avviso numero 15074 di protocollo (allegato 2). In tale avviso non è indicata alcuna seduta di seconda convocazione e sono elencati 12 punti all’ordine del giorno , tra cui la modifica allo Statuto della Società Alta Lura SRL, con sede a Villa Guardia (CO), in Via Varesina n. 126.

In data 25 ottobre 2007 si riunisce il Consiglio Comunale di Lurate Caccivio (CO), ma manca il numero legale per l’approvazione della modifica dello Statuto della Società Alto Lura SRL. Questo si evince dalla Delibera Consiliare n. 68 del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio (CO), datata 25 ottobre 2007 e pubblicata all’Albo Pretorio il giorno successivo (allegato 3).

In data 26 ottobre 2007 il vice sindaco Renato Riva, senza riunire la Conferenza dei Capigruppo, convoca illegittimamente la presunta seduta del 27 ottobre 2007 di seconda convocazione del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio, mediante l’illegittimo avviso numero 15460 di protocollo (allegato 4). In tale avviso lo stesso vice sindaco inserisce soltanto la modifica dello statuto della Società Alto Lura SRL e non ripropone i punti 8, 9, 10, 11 e 12, che non erano stati trattati nella seduta consiliare del 25 ottobre 2007, perchè la stessa è andata deserta.
In data 27 ottobre 2007 si riunisce il Consiglio Comunale di Lurate Caccivio (CO). All’inizio dei lavori della seduta il consigliere comunale Rocco Palamara presenta una mozione per esortare e convincere il sindaco Botta Emilio, il vice sindaco e gli altri 7 (sette) consiglieri comunali presenti a ritenere illegale l’avviso di seconda convocazione (allegato 4) e quindi anche l’eventuale deliberazione consiliare sulla modifica dello statuto della Società Alto Lura SRL.
Il sindaco Emilio Botta pone in votazione tale mozione, che è respinta con 2 voti favorevoli (Rocco Palamara e Giuseppe Riniti) e otto contrari (Botta Emilio, Alagna Francesco, Riva Renato, Cattaneo Mauro, Anghileri Rosanna, Clerici Mario, Rizzo Angelo, Di Cristina Giovanni).A questo punto della seduta i consiglieri comunali Palamara Rocco e Riniti Giuseppe abbandonano l’aula per protesta contro le palesi violazioni di precise norme statutarie ,regolamentari e di leggi nazionali.
Purtroppo, nonostante l’assenza di nove consiglieri comunali, il sindaco Botta Emilio, consapevole di violare le norme vigenti in materia decide illegittimamente di continuare i lavori del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio (CO) alla presenza di 7 (sette) su 16 (sedici) consiglieri comunali.
Subito dopo lo stesso sindaco Botta Emilio e i predetti 7 (sette) consiglieri comunali, facendo finta di non avere sentito gli appelli del Consigliere Rocco Palamara al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale e delle leggi vigenti in materia, hanno votato illegittimamente a favore della modifica dello Statuto della Società Alto Lura SRL.
Noi riteniamo che questa illegittima modifica contenuta nella Delibera Consiliare numero 69 del 27 ottobre 2007 (allegato 5) di fatto e di diritto abbia impoverito il Comune di Lurate Caccivio(CO):
**perchè ha aumentato le quote societarie della Società Alto Lura SRL da 150.000,00 ad euro 162.000,000;
**perché ha attribuito al Comune di Bulgarograsso(CO) una quota aggiuntiva gratuita del 5% del capitale sociale della stessa. Il che ha determinato una diversa spartizione del patrimonio societario, penalizzante per il Comune di Lurate Caccivio (CO), che adesso possiede quote societarie inferiori;
** perchè ha ammesso alla società Alto Lura SRL in qualità di nuovi soci i Comuni di Gironico, di Parè e di Solbiate, ai quali sono state attribuite una parte rilevante delle quote societarie.

In data 29 ottobre 2007 è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lurate Caccivio(CO) la Delibera Consiliare n. 69 del 27 ottobre 2007 (allegato 5), riguardante la modifica dello statuto della Società Alta Lura SRL. Noi siamo convinti che questa Delibera Consiliare è palesemente illegittima:
• perché l’articolo 15 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio (CO) stabilisce che nell’avviso di convocazione dello stesso debba essere indicato†il giorno e l’ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazioneâ€.
• perché, nell’avviso di seconda convocazione della seduta del 27 ottobre 2007 è stata inserita soltanto la modifica dello statuto della Società Alta Lura SRL e sono stati tagliati gli altri punti all’ordine del giorno del 25 ottobre 2007(allegato 4). Infatti, tutti gli altri affari iscritti nell’elenco della seduta di prima convocazione, datata 25 ottobre 2007 e andata deserta, non sono stati riproposti come oggetti di seconda convocazione. La qual cosa è in palese contrasto con le predette Sentenze e con l’articolo 19 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio (CO).Nel comma due dello stesso, infatti, è scritto: â€La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all’ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legaleâ€((allegato 7);
• perché l’articolo 15 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio (CO) (allegato 6)stabilisce che nell’avviso di convocazione dello stesso debba essere indicato†il giorno e l’ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazioneâ€. Ma, nostro malgrado, dall’avviso di convocazione del Consiglio Comunale datato 19 ottobre 2007 (allegato 2) è provato che nessuna seduta pubblica urgente di seconda convocazione è stata espressamente indicata dal vicesindaco Renato Riva, firmatario dello stesso
• perchè il TAR dell’Abruzzo, con Sentenza n. 998 del 12.11.2003, ha stabilito che nell’avviso di convocazione in seconda seduta occorre richiamare l’avviso di prima convocazione e indicare i motivi che hanno determinato la necessità della seconda, come risulta dal processo verbale appositamente redatto. “All’avviso deve essere allegato pertanto l’elenco degli argomenti previsti nel precedente ordine del giorno e che per effetto della diserzione non sono stati ancora trattati(in tal senso si è espresso anche il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania in data 12.12.1985, con sentenza n. 397).Al riguardo si rileva che, nonostante queste sentenze, nessun elenco è stato allegato nell’avviso del 26 ottobre 2007 riguardante la seduta di seconda convocazione del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio (CO) (allegato 4);
• perché, anche in assenza di regolamentazione, vige il principio che “tutti gli oggetti non esaminati in prima convocazione, per il fatto che è venuto meno, appunto, il numero legale, dovranno essere inseriti nell’Ordine del giorno della seduta di seconda convocazione (art. 127 del R. D. 148/1915)â€;
• perché la Sentenza n. 2173 del 19-02-1999 (cc. del 30-11-1998 della Cassazione Penale Sezione VI, Parisi (rv 212943) recita così:â€
È configurabile il reato di abuso di ufficio a carico del Sindaco il quale, in violazione dell’art. 127 del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 e disattendendo specifiche e reiterate richieste della minoranza consiliare, disponga sistematicamente la riunione del Consiglio comunale in unica convocazione, anziché fissare, per la seconda convocazione, come prescritto, un diverso giorno e, in tal modo, ritenendo sempre applicabile il più elevato “quorum†di presenze richiesto per la validità della prima convocazione, impedisca, mediante l’allontanamento dei consiglieri di maggioranza, il raggiungimento di detto “quorum†e, pertanto, la possibilità di adottare delibereâ€;
*perché il comma uno dell’articolo 48 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio(CO) (allegato 8) , recita così: †…Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s’intende approvata, quando abbia ottenuto la maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data dal numero dei voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di un’unità al totale dei votantiâ€. Il che prova, con certezza, che c’è diversità tra la validità della seduta e tra il potere legittimo dei consiglieri comunali di Lurate Caccivio di deliberare legittimamente nella stessa;
• perché l’articolo 36 (trentasei) del vigente Statuto Comunale del Comune di Lurate Caccivio della provincia di Como (allegato 9) sulla validità delle sedute consiliari stabilisce che “le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti del Consiglio Comunaleâ€;
•perché il terzo comma dell’articolo 68 del vigente Statuto del Comune di Lurate Caccivio (allegato 10) stabilisce che“: Il Consiglio Comunale approva, unitamente alla convenzione di cui al precedente art. 67, a maggioranza assoluta dei componenti lo statuto del consorzio che deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortiliâ€. Ciò significa che soltanto la maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale(cioè almeno nove 9 su 17 membri) poteva legittimamente deliberare la modifica dello Statuto della Società Alto Lura SRL. La Società Alto Lura SRL, infatti, è diventata tale, mediante la Delibera Consortile n. 10 del 25 luglio 2006 (allegato 1) dell’Assemblea dei Comuni di Lurate Caccivio, Bulgarograsso, Oltrona San Mamette, Villa Guardia,Olgiate Comasco e Beregazzo Con Figliaro della provincia di Como. .
La conseguenza logica e giuridica di queste vincolanti e perentorie norme statutarie, regolamentari e di leggi sopra citate è che 7 consiglieri comunali più il sindaco su 16, anche se avessero garantito il numero legale della seduta del 27 ottobre 2007 di seconda convocazione, non avrebbero potuto votare e quindi deliberare su nulla. Quindi il sindaco Emilio Botta e i consiglieri comunali Alagna Francesco, Riva Renato, Cattaneo Mauro, Anghileri Rosanna, Clerici Mario, Rizzo Angelo, Di Cristina Giovanni consapevolmente e illegittimamente hanno approvato la modifica dello Statuto della Società Alto Lura SRL; l’illegittimità di tale loro atto è provata anche dalla citata Deliberazione Consortile n. 10 (allegato 1), che, come già detto all’inizio del presente ricorso, ha trasformato il Consorzio di Depurazione Alto Lura Depur nella Società Alto Lura SRL.
Per queste fondate ragioni giuridiche e sulla base delle osservazioni, dei fatti e dei documenti sopra indicati, noi sottoscritti consiglieri comunali Palamara Rocco, Lamorgese Fernando, Luraschi Pietro e Riniti Giuseppe ricorriamo all’onorevole Consiglio dei Ministri e al signor Ministro degli Interni per l’accertamento delle illegittimità rilevabili nella Delibera Consiliare, numero 69, del 27 ottobre 2007 del Comune di Lurate Caccivio (CO) e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza.

In particolare noi sottoscritti Consiglieri Comunali ricorriamo all’onorevole Consiglio dei Ministri per l’annullamento straordinario della Delibera Consiliare, numero 69, del 27 ottobre 2007, approvata illegittimamente da sindaco Botta Emilio e dai consiglieri comunali Alagna Francesco, Riva Renato, Cattaneo Mauro, Anghileri Rosanna, Clerici Mario, Rizzo Angelo, Di Cristina Giovanni. L’articolo 138 del Decreto Legislativo, n.267/2000 prevede, infatti, che: †In applicazione dell’articolo 2, comma 3, lettera p, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell’unità dell’ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d’ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimitàâ€.

In particolare, noi ricorriamo al signor Ministro degli Interni perché egli, ai sensi dell’articolo 141 del Decreto Legislativo n. 267/2000, proponga al signor Presidente della Repubblica lo scioglimento del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio (CO) “per gravi e persistenti violazioni di leggi †della Delibera Consiliare n. 69 del 27 ottobre 2007.

Si producono i seguenti documenti:

1) Delibera n. 10 del 25 luglio 2006 dell’Assemblea Consorziale dei Comuni di Lurate Caccivio, Bulgarograsso, Oltrona San Mamette, Villa Guardia, Olgiate Comasco e Beregazzo Con Figliaro;
2)Avviso di convocazione del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio (CO), datato 19/10/2007;
3) Delibera Consiliare n. 68 del 25 ottobre 2007 del Comune di Lurate Caccivio (CO);
4) Avviso di convocazione del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio (CO) datato 26/10/2007; 5)Delibera n. 69 datata 27 ottobre 2007, approvata da otto membri del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio(CO);
6) Articolo 15 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio(CO)
7)Articolo 19 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio(CO);
8) Articolo 48 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio(CO);
9)Articolo 36 del vigente Statuto del Comune di Lurate Caccivio(CO), pubblicato il 3 giugno 2002 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
10)Articolo 68 del vigente Statuto del Comune di Lurate Caccivio(CO), pubblicato il 3 giugno 2002 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Nell’attesa di un cortese riscontro, s’inviano distinti saluti.

I consiglieri comunali
Rocco Palamara, Fernando Lamorgese, Pietro Luraschi, Giuseppe Riniti
Recapiti:
Dott. Palamara Rocco
Via Volta, 17
P.i.e. Lamorgese Fernando
Via Unione ,28°
Sig. Riniti Giuseppe
Via Rossini 8/A
Rag. Luraschi Pietro
Via Monterotondo, 2/B
22075 LURATE CACCIVIO (CO)

RASSEGNA STAMPA

Seduta consiliare saltata l’altra sera. Torna la maggioranza, se ne va l’opposizione

LURATE CACCIVIO(M. Cl.) - Dopo la fumata nera dell’altra sera, il Consiglio ha votato la modifica dello statuto della società Alto Lura, ma senza la minoranza che ha abbandonato l’aula per protesta. Il capogruppo, Rocco Palamara: «Mi rivolgerò al prefetto, al ministro e a tutti gli organi competenti per fare in modo che sia ristabilita la legalità». Pronta la risposta del sindaco, Emilio Botta: «… Noi comunque continueremo sulla strada che ha già portato a ottenere successi. Stiamo cercando di andare ulteriormente avanti, perché il ciclo integrato dell’acqua vorrebbe si riuscisse a fare anche la fusione tra la società Colline comasche e Alto Lura. Questo è l’obiettivo che ci siamo posti». Anche sulla seduta dell’altra sera aleggiava il refolo della movimentata riunione di giovedì, chiusa d’ufficio perché la maggioranza non era riuscita a garantire il numero legale. «Per molto meno, nel 2001, Fogliani si dimise quando Lamorgese criticò la giunta. Botta invece, messo in minoranza e di fatto sfiduciato per ben due volte dalla sua stessa maggioranza, resta imperterrito attaccato al cadreghino ha osservato Palamara - Se avesse un minimo di dignità politica, dovrebbe dimettersi. Con la convocazione del Consiglio in seconda convocazione, per poter deliberare anche solo con quattro voti, il sindaco di fatto ammette che non ha una maggioranza su cui poter contare. Dovrebbe prenderne atto e agire di conseguenza». «È la seconda volta, in pochi mesi, che il sindaco non ha la maggioranza ? gli ha fatto eco il consigliere Fernando Lamorgese - Era già successo con il supermercato. I suoi hanno voluto dargli una lezione. La questione non è scaturita dall’argomento in sé, quanto dal fatto che non solo le minoranze ma anche la maggioranza non sia stata informata della trasformazione del consorzio Alto Lura in srl avvenuta quindici mesi fa e, tuttavia, il sindaco pretendeva che i suoi votassero. È un atteggiamento autoritario che va avanti da tempo e che non si può più sopportare. Il sindaco prenda atto della situazione di scollamento all’interno della maggioranza: se ha i numeri governi, altrimenti se ne vada a casa». (Fonte: La provincia del 28 ottobre 2007)

Eccellentissimo

Tribunale Amministrativo

Regionale per la Lombardia

Via Del Conservatorio, 13

20122 Milano

Lurate Caccivio, 20 gennaio 2005

Oggetto: ricorso per l’accertamento, ex articolo 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, del diritto d’accesso al Registro di protocollo generale contro il diniego opposto dal Comune di Lurate Caccivio (CO) con la raccomandata, prot. 16878 del 29/12/2004. Conseguente comminazione dell’ordine di esibizione a carico dell’Ente resistente.

In data 13 dicembre 2004, con la richiesta, numero 555 di protocollo delle domande di accesso, (allegato 1), il sottoscritto Palamara Rocco, nato a Roccaforte del Greco il 13 giugno 1942, consigliere comunale di Lurate Caccivio (CO) e ivi residente in Via Volta 17, per l’ottenimento d’informazioni utili all’espletamento delle proprie funzioni consiliari, ha chiesto al sig. sindaco Botta Emilio la copia del Registro elettronico di protocollo generale del Comune dal 14 giugno scorso al 13.12. 2004.

In data 29 dicembre 2004, con la raccomandata, protocollo 16878, (allegato 2) la Responsabile del Servizio di Segreteria, dottoressa Militello Elisa, ha negato al ricorrente, per motivi artificiosi e pretestuosi, la copia “del Registro di Protocollo Generale dal 14 giugno 2004 al 13 dicembre .2004â€. Tale diniego d’accesso, secondo il ricorrente, è stato ed è palesemente illegittimo:

• perché fino alla data odierna il Consiglio Comunale di Lurate Caccivio non ha approvato alcun regolamento per le domande di accesso da parte dei consiglieri comunali, in base al quale la Responsabile del Servizio di Segreteria ha la facoltà di emanare il provvedimento di diniego di accesso ai documenti amministrativi richiesti da un consigliere comunale al sig. sindaco Botta Emilio;
• perché ha violato il comma primo dell’art. 77 del Decreto Legislativo18/08/ 2000, n. 267, che “tutela il diritto d’ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo…dei servizi necessariâ€;
• perché ha violato l’articolo 41 (allegato 3) dello Statuto del predetto Ente, ripubblicato il 3 giugno 2002 nel numero 131/3 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, mediante il quale si è stabilito che “ciascun Consigliere Comunale rappresenta l’intero Comuneâ€;
• perchè ha violato l’articolo 43 (allegato 3) del menzionato Statuto, dove nei commi 3 e 4 c’è scritto cheâ€il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato. E’ tenuto al segreto d’ufficio nei casi previsti dalla leggeâ€;
• perché ha violato il comma 2 dell’articolo 43 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. lgs 18,08. 2000, n. 267), il quale ha stabilito che†i consiglieri comunali… hanno diritto di ottenere dagli uffici…. tutte le notizie e le informazioni (si sottolinea tutte) in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla leggeâ€. Dai termini†utili all’espletamento del mandatoâ€, contenuti in tale norma, certamente, “non consegue alcuna limitazione al diritto d’accesso dei

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• consiglieri comunali, bensì l’estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all’espletamento del mandatoâ€(Sentenza 4/5/2004, n. 2716 del Consiglio di Stato, Sezione V);
• perché è in contrasto con la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 976/1994, la quale ha riconfermato che “il consigliere comunale, in quanto soggetto qualificato, è perfettamente legittimato a prendere visione ed estrarre copia di documenti, atti, ecc. L’unico limite, infatti, che, secondo il Consiglio di Stato, “il consigliere comunale incontra è quello del divieto di usare i documenti acquisiti per fini privatiâ€;
• perché è in contrasto con la Sentenza 4/05/2004 del Consiglio di Stato, n. 2716, Sezione V, la quale ha precisato ancora una volta che “ i consiglieri comunali, …. componenti del massimo organo di governo del Comune hanno titolo ad accedereâ€, oltre che ai pareri legali, a tutti i documenti amministrativi, per prenderne conoscenza e quindi potere esercitare le proprie funzioni d’indirizzo e di controllo mediante proposte, interpellanze, mozioni, ecc. ecc.
• perché ha violato il secondo comma dell’art. 8 del Regolamento per l’Accesso ai Documenti Amministrativi (allegato 4), approvato con la Delibera Consiliare n. 52 del 17/06/1993, il quale ha stabilito che il diniego all’accesso agli atti comunali, oltre ad essere motivato puntualmente, deve essere comunicato agli interessati entro 15 giorni (al sottoscritto invece la predetta comunicazione gli è stata recapitata dopo 16 giorni);
• perché l’artificioso e specioso richiamo al fatto che al ricorrente nella sua qualità di consigliere comunale “non è consentita una visione generalizzata del protocolloâ€, manca di fondamento giuridico e quindi è viziato “d’idoneità di motivazioneâ€;
• perché è in contrasto con la Sentenza 4/05/2004 del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2716, la quale ha chiarito per sempre che “il limite all’accesso, operante in base alla disciplina posta in via generale dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non è, infatti, previsto per quanto concerne il diritto d’accesso dei consiglieri comunali e provinciali, disciplinato dall’articolo 43, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che opera quale norma specialeâ€;
• perché è in contrasto con la Sentenza 1 marzo 2004, n. 163, del T.A.R. per la Lombardia, Sezione di Brescia. Tale sentenza, infatti, ha ribadito che il consigliere comunale di tutti i comuni d’Italia “ha il diritto ad accedere al protocollo generale del Comune per lo svolgimento del mandato di consigliere comunale e cheâ€l’amministrazione comunale non può esercitare alcun sindacato†… circa lo svolgimento del mandato di consigliereâ€;
• perché è in contrasto con la successiva Sentenza 26 maggio 2004, n. 1762 del T.A.R. per la Lombardia, Sezione I di Milano. Questa stessa sentenza, infatti, con argomentazioni conformi alla giurisprudenza amministrativa, ha riconfermato che al consigliere comunale deve essere rilasciata “la copia del registro di protocollo generale del Comuneâ€, in quanto la stessa è tra le notizie e informazioni utili all’’espletamento del mandato consiliare;
• perché esso - in violazione delle anzidette norme di legge, di Statuto Comunale (allegato 3) e di Regolamento all’accesso ai documenti amministrativi (allegato 4) –, ha impedito e impedisce tuttora ad un singolo Consigliere Comunale di esercitare il proprio controllo sull’operato dell’Amministrazione Comunale, arrecando allo stesso “un danno ingiustoâ€.

Per queste concrete e fondate motivazioni giuridiche, il sottoscritto, avvalendosi della facoltà di difendersi personalmente, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della Legge 21 luglio 2000, numero 205, ricorre a codesto eccellentissimo Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Sezione di Milano, per l’accertamento del proprio diritto di accesso al protocollo generale elettronico del Comune di Lurate Caccivio (CO) e per l’effetto ordinare all’Ente di rilasciare, mediante estrazione di copia la documentazione richiesta ed indicata nell’istanza di accesso “copia del Registro di

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protocollo generale del Comune dal 14 giugno scorso al 13.12. 2004â€, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione della sentenza.

Chiede altresì la rifusione delle spese vive sostenute pari ad €. 100,00.

Si producono i seguenti documenti:

1) Domanda inviata al sig. sindaco Botta Emilio del 13 dicembre 2004 per l’accesso al Registro di Protocollo Generale del Comune di Lurate Caccivio (CO);

2) Diniego di accesso da parte della dottoressa Militello Elisa, Responsabile del Servizio di Segreteria del Comune di Lurate Caccivio(CO), mediante raccomandata pervenuta al ricorrente il 29 dicembre 2004;

3) Articolo 43 dello Statuto del Comune di Lurate Caccivio(CO), pubblicato il 3 giugno 2002 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4) Articolo 8 del Regolamento per l’Accesso ai Documenti Amministrativi e per l’Esercizio del Diritto di visione e copia degli atti e provvedimenti amministrativi da parte dei cittadini, approvato con la Delibera Consiliare n. 52 del 17 giugno 1993.

Con la massima Osservanza.

Il Consigliere Comunale
(Rocco dott. prof. Palamara)

ISTANZA DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA.

Visto il ricorso che precede il ricorrente chiede la fissazione dell’udienza di discussione e/o di poter assistere alla Camera di Consiglio.

Il consigliere comunale
(Rocco dott. prof. Palamara)

Terza Bozza d’esposto contro l’illegittimo comportamento del sindaco Botta e di sette consiglieri comunali di maggioranza.
Egr. signor Ministro degli Interni
Giuliano Amato
Via Agostino Depretis 7
00184 Roma

Egr. signor Prefetto
Via Volta 50
22075 Como

Egr.signor Procuratore
della Repubblica
Largo Spallino 6
2210 Como

E per conoscenza a:
Sig. Sindaco - Lurate Caccivio
Signora Segretaria Comunale - Lurate Caccivio
Consiglieri e Assessori
Lurate Caccivio(CO)

Signor Presidente Alto Lura
Via Varesina 72
22079 Villa Guardia
Lurate Caccivio, 30 ottobre 2007

Oggetto: esposto per l’accertamento dell’illegalità della Deliberazione Consiliare n. 69 del 27 ottobre 2007 e dell’avviso (prot. n. 15460 del 26 ottobre 2007 )di seconda convocazione del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio . Conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza a carico del Sindaco e di sette consiglieri comunali di Lurate Caccivio

In data 27 ottobre 2007 si riunisce il Consiglio Comunale di Lurate Caccivio (CO). All’inizio dei lavori il consigliere comunale Rocco Palamara ha esortato il sindaco e gli altri consiglieri comunali presenti a ritenere illegale l’avviso di seconda convocazione (prot. n. 15460 del 26 ottobre 2007 ) e quindi anche la conseguente Deliberazione Consiliare n. 69 del 27 ottobre 2007, riguardante la modifica dello statuto della società Alta Lura SRL, di cui Il Comune di Lurate Caccivio possiede la maggioranza relativa delle quote societarie.
Noi riteniamo illegittimi l’avviso di seconda convocazione (prot. n. 15460 del 26 ottobre 2007 e la conseguente Deliberazione Consiliare n. 69 del 27 ottobre 2007:

1. perché l’articolo 20 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio(CO) stabilisce che nell’avviso di convocazione dello stesso debba essere indicato†il giorno e l’ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazioneâ€.(allegato A). Dall’avviso di convocazione del Consiglio Comunale, prot. N. 15074 del 19 ottobre 2007 (allegato B) è provato, infatti, che nessuna seduta pubblica urgente di seconda convocazione è stata espressamente indicata dal vicesindaco Renato Riva firmatario della stessa;

2. perchè il TAR dell’Abruzzo, con sentenza n. 998 del 12.11.2003 ha stabilito che nell’avviso di convocazione in seconda seduta occorre richiamare l’avviso di prima convocazione e indicare i motivi che hanno determinato la necessità della seconda, come risulta dal processo verbale appositamente redatto. “All’avviso deve essere allegato pertanto l’elenco degli argomenti previsti nel precedente o.d.g. e che per effetto della diserzione non sono stati ancora trattati(in tal senso si è espresso anche il TAR della Campania il 12.12.1985, con sentenza n. 397).La qualcosa purtroppo non è avvenuta, nell’avviso della seconda convocazione del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio(CO) (allegato C);

3. perché, ammesso e non concesso che l’avviso di seconda convocazione della seduta del 27 ottobre 2007 sia stato legittimo (il che non è), nella stessa è stata inserita soltanto la modifica dello statuto dell’Alta Lura SRL e sono stati tagliati gli altri punti all’ordine del giorno del 25 ottobre 2007(allegato C). Infatti, tutti gli altri affari iscritti nell’elenco della seduta di prima convocazione del 25 ottobre 2007, andata deserta (allegato D), non sono stati riproposti e trattati nell’illegittima successiva seduta del 27 ottobre 2007, come oggetti di seconda convocazione. La qualcosa è in palese contrasto con le predette Sentenze e con l’articolo 19 del citato Regolamento del Consiglio Comunale. Nel comma due dello stesso, infatti, è scritto: â€La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all’ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legaleâ€(allegato E).

4. perché, anche in assenza di regolamentazione, vige il principio che “tutti gli oggetti non esaminati in prima convocazione, per il fatto che è venuto meno, appunto, il numero legale, dovranno essere inseriti nell’Ordine del giorno della seduta di seconda convocazione (art. 127 del R. D. 148/1915)â€;

5. perché la sentenza della Cassazione Penale Sezione VI, sentenza n. 2173 del 19-02-1999 (cc. del 30-11-1998), Parisi (rv 212943) recita così: â€Ãˆ configurabile il reato di abuso di ufficio a carico del Sindaco il quale, in violazione dell’art. 127 del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 e disattendendo specifiche e reiterate richieste della minoranza consiliare, disponga sistematicamente la riunione del Consiglio comunale in unica convocazione, anziché fissare, per la seconda convocazione, come prescritto, un diverso giorno e, in tal modo, ritenendo sempre applicabile il più elevato “quorum” di presenze richiesto per la validità della prima convocazione, impedisca, mediante l’allontanamento dei consiglieri di maggioranza, il raggiungimento di detto “quorum” e, pertanto, la possibilità di adottare delibereâ€;

6. perché il comma uno dell’articolo 48 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Lurate Caccivio(CO) (allegato F), recita così: †…Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s’intende approvata, quando abbia ottenuto la maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data dal numero dei voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di un’unità al totale dei votantiâ€. Il che evidenzia, senza ombra di dubbio, che c’è diversità tra la validità della seduta e tra il potere di deliberare legittimamente nella stessa;

7. perché l’articolo 36 del vigente Statuto Comunale del Comune di Lurate Caccivio sulla validità delle sedute consiliari stabilisce che “le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti del Consiglio Comunaleâ€. La conseguenza logica di queste norme è che 7 consiglieri comunali più il sindaco su 16, anche se garantiscono il numero legale, non possono votare e quindi deliberare su nulla!!!
Per queste concrete e fondate motivazioni giuridiche i sottoscritti consiglieri si rivolgono alle autorità competenti per accertare la violazione di norme di legge e per invalidare la Delibera Consiliare n. 69 del 27 ottobre 2007(allegato G) per palesi vizi d’illegittimità e cioè:
• perché il sindaco Emilio Botta e i consiglieri comunali Alagna Francesco, Riva Renato, Cattaneo Mauro, Anghileri Rosanna, Clerici Mario, Rizzo Angelo, Di Cristina Giovanni non potevano legittimamente approvare la modifica dello Statuto,che ha comportato l’aumento delle quote societarie della società Alto Lura SRL da euro 150.000,00 ad euro 162.000,000 e “l’attribuzione gratuita al socio Comune di Bulgaro Grasso di una quota aggiuntiva del 5% del capitale sociale†ed una diversa distribuzione del patrimonio societario, di cui era stato proprietario il nostro Comune;
• perché la modifica statutaria ha riguardato anche l’ammissione alla società Alto Lura SRL in qualità di nuovi soci dei Comuni di Gironico, di Parè e di Solbiate e ciò ha sottratto risorse patrimoniali al Comune di Lurate Caccivio;
• perchè nella votazione della seduta consiliare del 27 ottobre 2007, secondo i sottoscritti, occorreva la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale, che corrispondeva a nove e non a 8; perchè il sindaco Botta e i predetti consiglieri comunali hanno violato consapevolmente il principio costituzionale, in base al quale solo la maggioranza può deliberare legittimamente su questioni patrimoniali di gran rilevanza per il Comune di Lurate Caccivio.
Rilevato ciò, per opportuna conoscenza si aggiunge anche che dalla Delibera Consiliare n. 69 del 27 ottobre 2007 emerge:
• che il sindaco Botta ha posto ai voti la questione pregiudiziale sull’illegalità dell’avviso di convocazione di seconda seduta del Consiglio Comunale, la quale con due voti favorevoli(Giuseppe Riniti e Rocco Palamara) e otto contrari sindaco Botta e sette consiglieri di maggioranza (Alagna, Anghileri Clerici,Di Cristina, Cattaneo, Rizzo, Riva) è stata respinta;
• che subito dopo tale votazione i consiglieri comunali Rocco Palamara e Giuseppe Riniti hanno abbandonato l’aula consiliare, dove erano presenti a sette consiglieri comunali e il sindaco; che il sindaco e sette consiglieri comunali di maggioranza hanno approvato illegittimamente la modifica dello statuto della società Alta Lura SRL;
• che il consigliere comunale Rocco Palamara, prima di abbandonare l’aula consiliare, ha preannunciato al sindaco che si sarebbe rivolto alle autorità competenti, per sapere con certezza se fosse stata violata la legalità da parte del sindaco e dai sette consiglieri comunali di maggioranza.

Sulla base delle osservazioni, dei fatti e dei documenti sopra esposti i sottoscritti consiglieri comunali chiedono, pertanto alle onorevoli Autorità in indirizzo di adottare i dovuti provvedimenti di rispettiva competenza nei riguardi del sindaco Emilio Botta e dei consiglieri comunali Alagna Francesco, Riva Renato, Cattaneo Mauro, Anghileri Rosanna, Clerici Mario, Rizzo Angelo, Di Cristina Giovanni. Precisano inoltre che si riservano di presentare ricorso al TAR della Lombardia, anche se non sono disponibili a spendere un euro contro le scelte illegittime del sindaco Emilio Botta e dei sette consiglieri comunali di maggioranza. In particolare si chiede al Governo in carica di decretare l’annullamento straordinario della Delibera Consiliare n. 69 del 27 ottobre 2007, approvata illegittimamente da sindaco Botta Emilio e dai suddetti consiglieri di maggioranza del Comune di Lurate Caccivio(CO).L’articolo 138 Decreto legislativo 267/2000 prevede, infatti, che: †In applicazione dell’articolo 2, comma 3, lettera p, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell’unità dell’ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d’ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.